Il TAR Lazio ha emesso una sentenza (n. 13020/2015) in merito all’attività di counseling a seguito del ricorso promosso dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e che dispone che il disagio psicologico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze dello psicologo e che – passaggio fondamentale che di fatto riconduce anche il counseling ad attività tipica dello psicologo – la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria dello psicologo e NON dei counselor. La sentenza riprende in pieno tutte le considerazioni formulate dal CNOP disponendo la cancellazione dell’AssoCounseling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla legge 4/2013.
Si tratta di un grandissimo successo dell’azione di politica professionale del CNOP, sempre pacata nei modi, ma decisa e ferma nel percorso mirato a rafforzare ancor più la psicologia italiana.
Per consultare il testo completo della sentenza si rimanda al sito dell’Ordine Psicologi dell’Emilia Romagna http://www.ordpsicologier.it/news_show.php?ID=152